Art. 8.
(Modifica allo status di amministratore locale e alle circoscrizioni del decentramento comunale).

      1. L'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Municipi e circoscrizioni). - 1. I comuni capoluogo di città metropolitane e i comuni con almeno 200.001 abitanti possono istituire organismi di decentramento comunale denominati «municipi», i cui organi sono il presidente, la giunta e il consiglio.
      2. Gli statuti determinano le funzioni, l'autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
      3. I comuni con popolazione tra 100.001 e 200.000 abitanti, nonché i capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti, possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento.
      4. Per i componenti degli organi delle circoscrizioni non sono previsti gettoni di presenza».

      2. Al comma 2 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «nonché i componenti degli organi di decentramento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i componenti degli organi istituzionali dei municipi».
      3. Il comma 2 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18

 

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agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. I consiglieri comunali, provinciali, municipali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8».